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giovedì 4 febbraio 2016

ANIMALI IMPIGNORABILI

Basta cani e gatti all'asta: da oggi non sono più pignorabili


È recentemente entrato in vigore l’art. 514 del codice di procedura civile in cui sono stati aggiunti, tra le “cose mobili assolutamente impignorabili”, “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” e “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
In altre parole, non possano più essere pignorati (e quindi, poi, venduti) gli animali che fanno parte della famiglia del debitore perché non comparabili a oggetti.
Sono considerati animali di affezione cani e gatti, ma anche i furetti e gli invertebrati (escluse le api, i bombi, i molluschi e i crostacei), gli animali acquatici ornamentali, i rettili, gli uccelli, i mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare).



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